Segnalazione di illeciti e tutela del segnalante.
Metecno Italia s.r.l. è allineata al Decreto Legislativo n. 24/2023 che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La Società garantisce canali di segnalazione interna che consentono di segnalare eventuali violazioni del Modello Organizzativo, del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del diritto dell’Unione Europea, preservando la riservatezza del segnalante e tutelandolo da ritorsioni.
Chi può segnalare.
La segnalazione può essere effettuata da:
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lavoratori subordinati (o dipendenti);
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lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione;
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liberi professionisti e consulenti
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volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; titolari di quote di partecipazione;
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persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso METECNO ITALIA, anche qualora dette funzioni siano esercitate in via di mero fatto e pure laddove il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o comunque in una fase precontrattuale, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE.
La segnalazione può avere ad oggetto:
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condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione adottato da Metecno Italia;
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illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
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atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
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atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché in materia di imposta sulle società;
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acts or conduct that nullify the object or purpose of the provisions referred to in the Union acts mentioned above.
Non possono costituire oggetto di segnalazione contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
COME FARE LA SEGNALAZIONE.
La segnalazione può essere effettuata:
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in forma scritta tramite lettera raccomandata indirizzata al Responsabile Whistleblowing, Avv. Prof. Marco Naddeo, via Francesco Conforti, 10 - 84122 Salerno.
La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.
La segnalazione può anche essere anonima. In tal caso, il segnalante potrà limitarsi a inserire nella prima busta unicamente il riferimento telefonico al quale vorrà essere ricontattato per il seguito della segnalazione.
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in forma orale tramite contatto telefonico con il Gestore delle segnalazioni o messaggio vocale al numero dedicato (+39 375 8484036). Laddove il segnalante non intendesse rimanere nell’anonimato, lo stesso potrà chiedere un incontro diretto che il Responsabile del Whistleblowing provvederà a fissare in modalità telematica entro un termine ragionevole dalla richiesta.
Si raccomanda che la segnalazione sia nominativa, al fine di consentire una più efficiente attività di indagine, restando in ogni caso garantite le tutele accordate dalla normativa.
CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione deve essere ben circostanziata, al fine di consentire ogni opportuna valutazione al soggetto deputato a gestirla. In particolare, il segnalante avrà cura di indicare con chiarezza il fatto, le circostanze di tempo e luogo in cui il fatto oggetto di segnalazione si è verificato e le generalità o gli altri elementi che possano consentire di identificare la persona a cui i fatti segnalati possano essere attribuiti.
ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE
Una volta ricevuta la Segnalazione, il gestore delle Segnalazioni provvederà a:
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1. rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
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2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
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3. dare un corretto seguito alla segnalazione ricevuta;
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4. fornire un riscontro alla persona segnalante.